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reverse charge no iva art 17 c.6 lett

reverse charge  no iva art 17 c.6 lett - S.K.R. - Security in Casa Tua

  

MODIFICHE REVERSE CHARGE IN EDILIZIA 2017

 

La Legge di stabilità 2016 ha portato importanti novità nel settore dell’edilizia: dal 1° gennaio 2017 altri servizi saranno soggetti ad IVA con il sistema del reverse charge. La normativa delinea questo nuovo adempimento anche “alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”. Pertanto da ora: (i) occorre aver riguardo esclusivamente all’oggetto della prestazione posta in essere, a nulla rilevando il settore in cui opera il committente della prestazione stessa; (ii) sono escluse le operazioni rientranti nell’ambito delle cessioni di beni, in quanto la norma si riferisce esplicitamente alle sole prestazioni di servizi; (iii) le prestazioni di servizi devono essere riferite ad edifici: conseguentemente non rientrano, ad esempio, i completamenti o le pulizie di macchinari.

 

A quali operazioni si riferiscono

 In attesa di istruzioni più precise si possono desumere i seguenti principali interventi interessati alla normativa

 in base ai codici Ateco2007(*) e sempre relativi ad edifici:

 a) Pulizia di edifici e disinfestazione

 b) Demolizione

 c) Installazione di: impianti elettrici, impianti elettronici, impianti idraulici, impianti di riscaldamento e

 condizionamento, installazione ascensori, cancelli automatici, ecc.

 d) Opere di completamento: intonacatura, posa in opera infissi, controsoffitti, pareti mobili, rivestimento pavimenti e muri, muratori, ecc.

 

Modalità operative

La normativa di cui sopra deve essere coordinata con le disposizioni relative al “reverse charge” nel subappalto in edilizia di cui all’art. 17 comma 6 lett. a DPR 633/1972 che rimane ancora in vigore. In particolare qualche dubbio interpretativo rimane per il concetto di “opere di completamento”. Riteniamo che debba essere letta in senso ampio facendovi quindi rientrare anche la manutenzione ordinaria e straordinaria.

La novità del reverse charge introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 riguarda solo i documenti IVA emessi nei confronti dei soggetti passivi IVA e non, per esempio, verso le persone fisiche o i condomini, privi di partita IVA. Per i servizi verso persone fisiche o condomini senza partita IVA le regole di fatturazione non sono cambiate: si continuano ad emettere le fatture con IVA. Se la fattura è emessa verso soggetti passivi IVA (imprese o professionisti) dal 1.01.2015 non dovrà essere esposta l’IVA ma dovrà essere inserita la dicitura “reverse charge ai sensi dell'art. 17, c. 6, lett. a-ter) D.P.R. n. 633/1972

  Di seguito si tracciano delle prime ipotesi operative della normativa in attesa di opportune precisazioni:

 Costruzione di immobile

 - con contratto di appalto: applica l’IVA (in quanto non si tratta di completamento).

 - con contratto di subappalto: applica reverse charge art. 17, c. 6, lett. a)

 Soggetto che effettua lavori di pulizia ad un ufficio

 - Applica sempre reverse charge art. 17, c. 6, lett. a-ter)

 Soggetto che realizza un impianto elettrico su un edificio (concetto ampio di completamento):

 - Sia con contratto di appalto che subappalto: applica reverse charge art. 17, c. 6, lett. a-ter)

 Soggetto che effettua lavori di manutenzione su un impianto idraulico (concetto ampio di completamento):

 - Sia con contratto di appalto che subappalto: applica reverse charge art. 17, c. 6, lett. a-ter)

 Soggetto che posa un pavimento ad un privato:

 - Soggetto ad IVA, il reverse charge non si applica.

 Soggetto che posa pavimento ad una impresa (concetto ampio di completamento)

 - Contratto di appalto e sub appalto: applica reverse charge art. 17, c. 6, lett. a-ter)

 Soggetto che vende una caldaia ad una impresa (cessione bene):

 - soggetto ad IVA

 

 (*) CODICI ATECO 2007 Interessati alla normativa del reverse charge art 17 c. 6 lett a-ter)

 PULIZIA

 43.99.01 Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici

 81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali

 - pulizia effettuata all’esterno di edifici di ogni tipo, inclusi uffici, fabbriche, negozi, uffici pubblici ed altre strutture commerciali e professionali,

 nonché condomini

 - pulizia specializzata di edifici, effettuata da imprese che dispongono di capacità e attrezzature particolari, come la pulizia di vetrate,

 camini e caminetti, fornaci, inceneritori, caldaie, condotti di ventilazione e dispositivi di evacuazione dei fumi

 - pulizia di macchinari industriali

 - altri servizi di pulizia di edifici e di impianti e macchinari industriali, nca Dalla classe 81.22 è esclusa:

 - pulizia con vapore, sabbiatura e simili attività di pulitura di facciate di edifici, cfr. 43.99

  81.29.10 Servizi di disinfestazione

 - disinfezione e disinfestazione di edifici, navi, treni, aeroplani eccetera

 

DEMOLIZIONE

 43.11.00 Demolizione

 - demolizione o smantellamento di edifici e di altre strutture

 INSTALLAZIONE IMPIANTI

 43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)

 - installazione di impianti elettrici in tutti i tipi di edifici e nelle strutture di genio civile: cablaggio e connessioni elettriche, impianti di

 illuminazione

 - installazione di impianti di collegamento di elettrodomestici e apparecchi elettrici

 - installazione di impianti fotovoltaici

 

 43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)

 - cablaggio per telecomunicazioni, reti di elaboratori e sistemi televisivi via cavo, incluse le fibre ottiche, parabole satellitari, impianti di

 segnalazione d’incendio, sistemi di allarme antifurto

 

 43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione

 - installazione in edifici o in altre opere di costruzione di: impianti di riscaldamento (elettrici, a gas e petrolio), caldaie, torri di raffreddamento, collettori di energia solare non elettrici, impianti idraulico-sanitari, impianti e condotte di ventilazione e di condizionamentodell’aria

43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)

 - installazione di raccordi per il gas, distributori di vapore

43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)

 - installazione di sistemi di spegnimento antincendio inclusi quelli integrati

43.22.04 Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.05 Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione)

 Dalla classe 43.22 è esclusa:

 - installazione di impianti di segnalazione d’incendio, cfr. 43.21

43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili

 - installazione in edifici o in altre opere di costruzione di: ascensori, scale mobili inclusa riparazione e manutenzione

 43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni

 - installazione in edifici o in altre opere di costruzione di: materiali isolanti per isolamento termico, acustico o antivibrazioni

 43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione nca

 - installazione in edifici o in altre opere di costruzione di: porte automatiche e girevoli, parafulmini, sistemi di aspirazione

 - installazione di impianti pubblicitari

 - installazione di cancelli automatici

 Dalla classe 43.29 sono escluse:

 - installazione di macchine apparecchiature industriali, cfr. 33.20

 - lavori di impermeabilizzazione in opere di costruzione, cfr. 43.99

 - installazione di impianti luci, audio, e di amplificazione per manifestazioni, concerti eccetera, cfr. 90.02

 

COMPLETAMENTO E FINITURA DI EDIFICI

 

43.31.00 Intonacatura e stuccatura

 - lavori di intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici o di altre opere di costruzione, inclusa la posa in opera dei relativi materiali

 di stuccatura

43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate

 - installazione di casseforti

 43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili

 - installazione di porte (escluse quelle automatiche e girevoli e i cancelli automatici), finestre, intelaiature di porte e finestre in legno o

 in altri materiali

 - installazione di cucine su misura, scale, arredi per negozi e simili

 - completamenti di interni come controsoffitti, pareti mobili eccetera

 Dalla classe 43.32 sono escluse:

 - installazione di porte automatiche e girevoli, cfr. 43.29

 - posa in opera di parquet e altri pavimenti in legno, cfr. 43.33

 

43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri

 - posa in opera, applicazione o installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: piastrelle in ceramica, calcestruzzo o pietra da

 taglio per muri o pavimenti, accessori per stufe in ceramica, parquet e altri rivestimenti in legno per pavimenti e pareti, moquette e

 rivestimenti di linoleum, gomma o plastica per pavimenti, rivestimenti alla veneziana, in marmo, granito o ardesia, per pavimenti o

 muri, carta da parati

 - applicazione di stucchi ornamentali

 - trattamento di pavimenti: levigatura, lucidatura, rasatura eccetera

 - realizzazione di pavimenti continui in resina, cemento eccetera

 

43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri

 - tinteggiatura interna ed esterna di edifici

 - verniciatura di strutture di genio civile

 - verniciatura di infissi già installati

 - posa in opera di vetrate, specchi, pellicole per vetri eccetera

 Dalla classe 43.34 è esclusa:

 - installazione di finestre, cfr. 43.32

 43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili (muratori)

 - piccoli lavori edili cimiteriali

 43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca

 - installazione di caminetti

 - costruzione di sottofondi per pavimenti

 - pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione

 Dalla classe 43.39 sono escluse:

 - pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici, cfr. 43.99

 - consulenza e design per decorazione di interni, cfr. 74.10

 - pulizie all’interno di immobili ed altre strutture, cfr. 81.21

 - pulizie specializzate all’interno e all’esterno degli edifici, cfr. 81.22

 

 

2

 

Agevolazioni fiscali rinnovate fino a dicembre 2017

  Bonus fiscale rinnovato del 50% anche per gli impianti  di allarme domestici .

Bonus fiscali 2017: le novità nella legge di stabilità

  

Tutte le novità per le detrazioni per interventi di ristrutturazione, risparmio energetico e per il bonus mobili nella legge di stabilità.

 

Detrazione Irpef al 50% per lavori di ristrutturazione edilizia e al 65% per quelli di risparmio energetico prorogate fino al 31 dicembre 2017 grazie alla legge di stabilità. nel 2016 per poi tornare alla detrazione Irpef al 36% con limite massimo di spesa di 48mila euro per lavori di recupero edile, mentre il bonus del risparmio energetico sparirà. Proroga anche per il bonus mobili.

 

Lavori elettrici per i quali spettano la detrazione IRPEF:

 

  • installazioni finalizzate ad impedire il compimento di atti illeciti da parte di terzi, come apparecchi rivelatori di prevenzione antifurto e relative centraline di un sistema di allarme
  • le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi della legge 37/08 (ex 46/90)
  • opere in manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (es. antenne)
  • Antenna comune in sostituzione delle antenne private
  • Citofoni, videocitofoni e telecamere
  • Installazione di apparecchi di rilevazione di gas

 

Ai suddetti lavori elettrici è legata la possibilità di detrarre il 50% di un importo massimo di 10.000 euro per l' acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati alle abitazioni dove vengono realizzati i lavori.

 

L’aliquota IVA agevolata al 10% è applicabile sia alle prestazioni di lavoro che alla fornitura di materiali e di beni, purché, questi ultimi, non costituiscano una parte significativa del valore complessivo della prestazione. I beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999.

 

Si tratta di (per il settore elettrico):

 

  • videocitofoni
  • impianti di sicurezza antifurti e antiaggressione 
  • Su tali beni l’aliquota agevolata del 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi.

 

ESEMPIO:                                                                                                                                         

Costo totale dell’intervento 3.000,00 euro, di cui:

a) per prestazione lavorativa 1.400,00 euro;                                                                                         

b) costo dei beni significativi (ad esempio videocitofono) 1.600,00 euro.

Su questi 1.600,00 euro di beni significativi, l’Iva al 10% si applica solo su 1.400,00 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello dei beni significativi                     (3.000,00 - 1.600,00 = 1.400,00).                                                                                                            Sul valore residuo(200 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%.

 

 

L’installazione di un impianto di allarme a protezione della propria abitazione,ad uso privato, può usufruire di interessanti detrazioni fiscali: le agevolazioni introdotte inizialmente nel 1998,prorogate più volte nel corso degli anni successivi, sono infatti state rese definitive con il decreto legge nr.201/2011 (art. 4).L’agevolazione fiscale si riferisce in linea generale alle opere di ristrutturazione della propria abitazione,comprendendo nello specifico gli

 “interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi”, tra cui appunto rientra l’acquisto e l’installazione di un impianto antifurto per la propria casa, oltre ad una serie di misure aggiuntive sempre orientate alla sicurezza, come ad esempio recinzioni murarie, grate alle finestre, porte blindate, ecc.

 

I lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali sono quelli elencati nell’articolo 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con

 Dpr 6 giugno 2001, n. 380 - pdf e successive modificazioni. 

In particolare, la detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.

 

Gli interventi di manutenzione ordinaria danno diritto alla detrazione Irpef solo se riguardano le parti comuni di edifici residenziali. La detrazione spetta, inoltre, per:

 

l’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione)

 

la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di

tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi (articolo 3, comma 3, della L. 104/1992)

 

 

l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi :

 Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti).

 

In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza.

 

A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure:

  

 ■ rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli Edifici

 ■  apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione

 ■ porte blindate o rinforzate

 ■ apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini

 ■ installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;

 ■ apposizione di saracinesche

 ■ tapparelle metalliche con bloccaggi

 ■ vetri antisfondamento

 ■ casseforti a muro

 ■ fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati

 ■  apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline

 •  l’esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici 

•  le spese sostenute per la ricostruzione o il ripristino di un immobile - anche non residenziale -

danneggiato a seguito di «eventi calamitosi» (previa dichiarazione dello stato di emergenza).

 

Iva agevolata al 10%

  

Oltre alla detrazione irpef sopra citata è inoltre presente un’interessante agevolazione legata all’IVA, è infatti possibile richiedere all’installatore dell’impianto antifurto l’applicazione di un’ aliquota iva ridotta al 10%  

(anziché l’aliquota ordinaria del 22%) su una parte dei “beni significativi” utilizzati per la realizzazione del sistema di allarme.

 

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agevolazioni 2018


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